Logo
LogoLogo
Logo Bacchin Logo Trevissa

Translator
 
 
 
Translator
 
 
 
Translator
 
 
 

ALLEGATO 1

 CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 1

Il Codice di Condotta rappresenta un documento ufficiale che raccoglie i principi, le regole etiche e le regole morali che devono guidare scelte e comportamenti quotidiani e a cui tutti i soggetti aderenti al Sodalizio devono uniformarsi, nell’ottica di una sana convivenza civile che metta al centro la persona.

ART. 2 DESTINATARI

Il Codice di Condotta è rivolto ai seguenti soggetti:

  • • Consiglio Direttivo, collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che

  • agisca nell’interesse del Sodalizio

  • • associati/tesserati anche minori

  • •genitori e/o tutori e/o coloro che esercitano che responsabilità genitorialeTutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta alpieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale ed equitàevitando comportamenti atti a incidere negativamente sui rapporti interni che devonoessere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco egarantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Il Codice di Condotta è portato a conoscenza di tutti i soggetti, indipendentemente dalla qualifica.

ART. 3 NORME DI CONDOTTA GENERALI

I Soci e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:

  • Adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamentoinappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua,religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale,disponibilità economica, nascita o di altra natura;

  • Astenersi dall’adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un’altra persona;

  • Evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

  • Agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;

  • Astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;

  • Usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;

  • Comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante;

  • Astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori associati/tesserati utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all’attività istituzionale;

  • Perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

  • Astenersi dall’organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale;

  • Agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

  • Evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

ART. 4 DOVERI E OBBLIGHI DEL SODALIZIO

Il Sodalizio si obbliga:

  1. al rispetto dei diritti dei Soci

  2. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i Soci;

  3. all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;

  4. alla rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;

  5. alla prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, in particolare se minori;

  6. a garantire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.

  7. al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;

  8. a garantire la piena consapevolezza di tutti i Soci in ordine a propri diritti,doveri, obblighi, responsabilità e tutele;

  9. alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei Soci, in particolare se minori;

  10. alla valorizzazione delle diversità;

  11. alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;

  12. alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;

  13. alla effettiva partecipazione di tutti i Soci all’attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

  14. alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

  15. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;

  16. alla rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione,condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

ART. 5 DIRITTI DEI SOCI

Diritto fondamentale dei Soci è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

Il diritto alla salute e al benesserepsico-fisico dei Soci costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei Soci.

ART. 6 DOVERI E OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno i seguenti doveri e obblighi:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Soci;

b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo,anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri Soci, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Soci nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità

genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri Soci nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al paragrafo 4 del MOGC situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 7 DOVERE DI SEGNALAZIONE

Tutti i Destinatari del presente documento devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile di cui al paragrafo 4 del MOGC.

La segnalazione va fatta tramite comunicazione a voce o via posta elettronica

all’indirizzo email safeguarding@teambikemonastier. it , in merito alle informazioni da fornire si può fare riferimento all’Allegato 2.

La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.

Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE

Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:

  1. l’abuso psicologico;

  2. l’abuso fisico;

  3. la molestia sessuale;

  4. l’abuso sessuale;

  5. la negligenza;

  6. l’incuria;

  7. g) l’abuso di matrice religiosa;

  8. h) il bullismo, il cyberbullismo:

  9. i) i comportamenti discriminatori.

A fini di quanto precede, si intendono:

  1. per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Socio, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;

  2. per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita.

    Tali atti possono anche consistere nell’indurre un Socio a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito oarbitrario di strumenti sportivi.

    In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

  3. per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.

    Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

  4. per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

    Può consistere anche nel costringere un Socio a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il Socio in condizioni e contesti non appropriati;

  5. per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Socio, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

    Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Socio;

  6. per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

  7. per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

  8. per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Soci con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul Socio.

    Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

  9. per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

ART. 9 PROCEDURA SANZIONATORIA

I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del Codice di condottasaranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del Sodalizio, ai sensi dellenorme dello relativo statuto.

Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto del Sodalizio possa arrecare pregiudizio aiSoci, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa delladefinizione del procedimento endoassociativo.

Dell’avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell’esito dello stesso dovrà esseredata tempestiva notizia al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Officedella FCI.

I componenti degli organi e degli uffici del Sodalizio coinvolti nell’espletamento delleprocedure di cui al presente paragrafo assumono l’onere di riservatezza.

Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della ProcuraFederale e degli Organi di Giustizia Federali.

Translator
 
 
 

 

We use cookies
Questo sito utilizza esclusivamente cookies tecnici.