MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA (MOGC)
Associazione Sportiva Dilettantistica TEAM BIKE MONASTIER
Via G. Prosdocimo, 7
31050 Monastier di Treviso (TV)
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Sito web: www.teambikemonastier.it
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INTRODUZIONE
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IL SAFEGUARDING OFFICE FCI
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DESCRIZIONE DEL SODALIZIO
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IL MOGC
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL MOGC
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OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MOGC
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AMBITO DI APPLICAZIONE - DESTINATARI DEL MOGC
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DIFFUSIONE DEL MOGC
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DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’
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IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
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FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
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RISK ASSESSMENT E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
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CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
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DOVERE DI SEGNALAZIONE
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PROCEDURA SANZIONATORIA
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10.
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0CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI
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TUTELA DELLA PRIVACY
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ADOZIONE CODICE DI CONDOTTA
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RINVIO
ALL. 1 CODICE DI CONDOTTA
ALL. 2 MODULO PER LA SEGNALAZIONE
1.0 INTRODUZIONE
Con la c.d. “Riforma dello Sport” il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela dei minori e il contrasto alla violenza di genere.
In particolare l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 (“Decreto dello sport”) ha inteso promuovere un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di violenza di genere o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali,disabilità, età od orientamento sessuale e, in genere, a ogni forma di discriminazione.
La prima fase ha visto l’intervento degli Enti Affilianti chiamati a emanare apposite“linee guida” in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza.
La FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA – FCI - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le proprie LINEE GUIDA, con validità quadriennale.
Nella seconda fase, viceversa, sono chiamate a intervenire tutte le società sportive e le associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche (di seguito, “affiliati”), in relazione alle quali è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di “modelli organizzativi” e“codici di condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs.198/2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.
In particolare, è previsto che ciascun affiliato debba adottare un proprio “modello organizzativo” e il connesso “codice di condotta”, tenuto conto degli indirizzi forniti dalle linee guida emanate dal proprio ente di affiliazione di riferimento, e in ogni caso entro 12 mesi dall’emanazione di queste ultime.
L’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 chiarisce, al comma 4, che laddove l’affiliato già disponga di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il c.d. “Modello 231”) dovrà integrarne il contenuto con riguardo ai fini di tutela dei minori e di prevenzione delle discriminazioni nel contesto sportivo.
Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:
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l’obbligo degli Enti Affilianti di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);
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con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed associazioni sportive - degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle procedure disciplinari adottate dagli Enti Affilianti.
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la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affilianti e le società ed associazioni sportive di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.
In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) nonchè Codici di Condotta (CC) , da predisporre sulla base delle Linee Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affilianti. Gli enti affilianti, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull’adozione da parte delle affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida e sul loro rispetto.
1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE FCI
Con la medesima delibera con cui sono state approvate le Linee Guida Il Consiglio Federale FCI, ha altresì approvato il Regolamento (All. A) che disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione Ciclistica Italiana, il Safeguarding Office FCI.
Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un’ampia tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.
in particolare, il Safeguarding Office:
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vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Societàsportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e deicodici di condotta, nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze ediscriminazioni sui tesserati, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delleAssociazioni e delle Società sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficiodel Procuratore federale per i provvedimenti di competenza;
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ii.adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso,violenza e discriminazione;
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segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
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relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione Ciclistica Italiana all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
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fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
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svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra cui un Presidente e n. 2 Componenti.
Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile al seguente indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
2.0 DESCRIZIONE DEL SODALIZIO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Team Bike Monastier è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
Nello specifico, Il Sodalizio ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportivedilettantistiche connesse alla disciplina del Ciclismo e più in generale delle disciplinesportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e delRegistro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza delConsiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo diformazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma diattività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
il Sodalizio è affiliato alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI), non dispone di una Sede propria né di altri locali ad uso continuativo per lo svolgimento delle proprie attività, è dotata invece di un sito Internet ed è presente su alcuni social network.
3.0 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA (MOGC)
3.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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D. Lgs. 39/2021 “Titolo III “Contrasto alla violenza di genere”: art. 16 “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”
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D. Lgs. 36/2021: art. 33 comma 6 e comma 7, in materia di sicurezza deilavoratori sportivi e dei minori
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Il D. Lgs. 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
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I seguenti articoli del codice penale:ART. 600 BIS Codice Penale ( Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico) 600-quater1(Pornografia virtuale), 600- quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione adelinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609- quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies(adescamento di minorenni).
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Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
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Le Linee Guida della Federazione Ciclistica Italiana (FCI) approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 11/11/2023 (e successive modifiche)
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Le ulteriori disposizioni emanate dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
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Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singolaAssociazione e dei relativi Soci.
3.2 ADOZIONE E APPROVAZIONE DEL MOGC
Il presente Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (MOGC) è redattodall’ASD Team Bike Monastier (di seguito, “il Sodalizio”), come previsto dal comma 2dell’articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e utilizzando le linee guida dellaFederazione Ciclistica Italiana (di seguito FCI) approvate dal Consiglio Federale nellariunione del 11/11/2023.
Si applica ai Soci e a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività del Sodalizio, integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie (Regolamento Safeguarding) della FCI.
E’ approvato dal Consiglio Direttivo del Sodalizio, ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine di recepire le modifiche normative, le integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, nonché ulteriori disposizioni emanate dalla FCI.
3.3 OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE DEL MOGC
Attraverso l’adozione del MOGC il Sodalizio si propone di garantire il rispetto dei dirittifondamentali di tutti i Soci, in particolare minori, tutelandone l’integrità fisica e morale, prevedendo in particolare:
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promuovere il diritto di tutti i Soci ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
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promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Soci, in particolare minori, e che garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
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rendere consapevoli i Soci in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
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individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confrontidi Soci minori;
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gestire in modo tempestivo, efficace e riservato le segnalazioni di fenomeni di abuso,violenza e discriminazione a tutela dei segnalanti;
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garantire l’informazione dei Soci, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolarmodo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
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promuovere la partecipazione del Sodalizio e dei Soci alle iniziative organizzate dalla FCI nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
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coinvolgere proattivamente tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.
Al fine di dare attuazione alle predette finalità il Sodalizio uniforma i propricomportamenti alle norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.
3.4 AMBITO DI APPLICAZIONE - DESTINATARI DEL MOGC
Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività del Sodalizio, indipendente dalla disciplina sportiva praticata.
L’ambito di applicazione del MOG comprende oltre ai Soci anche tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Sodalizio, e, pertanto, CHIUNQUE PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL’ATTIVITÀ DEL SODALIZIO, nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.
3.5 DIFFUSIONE DEL MOGC
Il Sodalizio si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presentedocumento e del Codice di condotta (All. 1) tra i propri Soci e tra tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento diverifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito del Sodalizio e/o sulle proprie pagine social, nonché comunicato al Safeguarding Office della FCI all’Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il presente documento unitamente al codice di condotta (All. 1) deve essere consegnatoa tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con il Sodalizio.
3.6 DEFINIZIONE DELLE RESPONSABILITA’
Il MOGC un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, pertanto la responsabilità di approvarlo e recepirlo è del CONSIGLIO DIRETTIVO, mediante apposita delibera, unitamente al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOGC a cui è allegato (All. 1).
E’ altresì responsabilità del Consiglio direttivo di integrarlo e/o aggiornarlo aseguito di mutamenti dell’organizzazione o normativi, delle direttive della FCI o delle indicazione del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al successivo paragrafo, cui è attribuita anche la responsabilità della verifica del funzionamento del MOGC.
4.0 IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
La riforma dello sport (art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, commi 1 e 2) ha introdotto un nuovo importante ruolo: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (nel seguito per brevità “Responsabile”).
Trattasi dunque di una posizione a garanzia della vita all’interno del Sodalizio sportivo, perché deve prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Soci e garantire la protezione e l’integrità fisica ai sensi dell’art. 33, co. 6, d.lgs. 36/21.
Pertanto, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Soci, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n.36/2021, il Sodalizio nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI sia in sede di prima nomina che ad ogni rinnovo di affiliazione nonché in caso di revoca e sostituzione, utilizzando il sistema gestionale federale Ksport, nell’apposita sezione, secondo le procedure ivi previste.
Ruolo e responsabilità
Il ruolo del Responsabile è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza nei confronti dei Soci, in particolar modo i minori, e di proteggere la loro integrità psichica e fisica.
Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento del MOGC e del codice di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.
Nello specifico il Responsabile è chiamato a:
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Ricevere e gestire in modo tempestivo le segnalazioni di comportamenti rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding;
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Segnalare al Safeguarding Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire a tale organo ogni informazione o documentazione richiesta garantendo il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
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Collaborare con le Autorità competenti • Definire e pubblicizzare i canali di comunicazione per segnalare casi di abuso o maltrattamento;
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Stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute
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Adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del Sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna
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Vigilare sull’effettività del MOGC attuando le procedure di controllo previste e promuovendone la corretta applicazione;
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Valutare annualmente l’adeguatezza del MOGC e del codice di condotta eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
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Informare con regolarità il Consiglio Direttivo in merito a problematiche, attività svolte ed eventuali azioni da intraprendere in merito alla prevenzione e riduzione dei rischi, comprese eventuali proposte di aggiornamento del MOGC e/o del Codice di condotta;
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Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati ( Reg. EU 2016/679 e D. lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
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Sensibilizzare i membri del Sodalizio sulle questioni di safeguarding
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Relazionare l’Assemblea dei Soci con cadenza annuale in merito alle questioni di safeguarding
Requisiti
Secondo quanto indicato nei Principi e nelle linee guida federali, il Responsabile deve essere:
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autonomo e indipendente, anche rispetto all’organizzazione sociale;
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preparato, e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico (pur non richiedendo la normativa requisiti professionali particolari)
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adeguatamente formato e costantemente aggiornato;
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sufficientemente presente nel corso degli allenamenti e delle manifestazioni sportive;
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empatico, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;
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dotato di capacità organizzative: dovrà essere capace di monitorare l’applicazione dei meccanismi previsti nel MOGC e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative.
E’ inoltre opportuno che sia in possesso dei seguenti requisiti:
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non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater(detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater. 1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
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preferibilmente aver seguito corsi di aggiornamento e/o formazione, ovvero essere in possesso di titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
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soggetto di comprovata moralità.
Nomina del Responsabile
La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni spetta al Consiglio Direttivo del Sodalizio, che nella scelta deve tenere conto dei requisiti di cui al precedente paragrafo; prima della nomina deve essere acquisito il certificato del casellario giudiziale del candidato.
Responsabilità
La natura della responsabilità dipende dalla tipologia di illecito commesso o non impedito.
Può derivare per esempio dal non avere vigilato sufficientemente per impedire un illecito.
Se l’abuso non impedito ha rilevanza meramente sportiva, anche la responsabilità ha rilevo esclusivamente sportivo, in tal caso alla responsabilità del soggetto nominato può affiancarsi la responsabilità oggettiva del Sodalizio.
Qualora l’illecito costituisca una fattispecie di reato, il Responsabile andrà incontro a responsabilità penale ex art. 40, secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
In quest’ultima ipotesi può affiancarsi un obbligo risarcitorio e una responsabilità per culpa in eligendo a carico delSodalizio.
Durata in carica, cessazione o revoca
La durata della carica di Responsabile segue quella del Consiglio Direttivo, pertanto ad ogni nuova elezione del Consiglio seguirà la nomina del Responsabile (o la sua riconferma).
In caso di cessazione del ruolo di Responsabile per dimissioni o per altro motivo, il Sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
La nomina del Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Responsabile Safeguarding della FCI.
Il Sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente capoverso.
Pubblicità dell’avvenuta nomina del Responsabile
La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante:
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- pubblicazione del nominativo e dei recapiti del Responsabile sulla homepage del sito internet e/o pagine social del Sodalizio
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- comunicazione alla FCI per l’aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:
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abuso psicologico;
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labuso fisico;
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la molestia sessuale;
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l’abuso sessuale;
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la negligenza;
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l’incuria;
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l’abuso di matrice religiosa;
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il bullismo, il cyberbullismo:
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i comportamenti discriminatori.
Ai fini di quanto precede, si intendono:
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per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza dirispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamentoche possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire,turbare o alterare la serenità del Socio, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo distrumenti digitali;
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per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni,percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in sensoreale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, untrauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto dacompromettergli una sana e serena crescita.
Tali atti possono anche consisterenell’indurre un Socio a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attivitàfisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in baseall’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati,infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito oarbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamentiche favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o lepratiche di doping;
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per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo.
Tali atti o comportamenti possono anche consistere ell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o llusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi onnotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di omunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
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per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazionesessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consensoè costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere unSocio a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare ilSocio in condizioni e contesti non appropriati;
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per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi Socio,anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di unodegli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omettedi intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creandoun pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Socio;
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per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
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per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
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per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivoche un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente,attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, siaripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Soci con lo scopo di esercitareun potere o un dominio sul Socio.
Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
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per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione,convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
6.0 RISK ASSESSMENT E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
L’obiettivo dell’attività di risk assessment è di individuare e comprendere i rischi presenti in seno al Sodalizio e comprendere in che misura i presidi di prevenzione e controllo esistenti siano in grado di vigilare adeguatamente le attività a rischio, implementando poi gli interventi eventualmente necessari.
In questa prospettiva, il Sodalizio ha individuato i seguenti ambiti che potrebberorisultare esposti a rischio di comportamenti lesivi:
Ambito esposto a rischio |
Presidio |
Responsabilità |
Gestione delle attività sportive dei Soci, in particolare minori di età |
- Nomina del Responsabile di cui al paragrafo 4 - istituzione di un canale di segnalazione, che assicuri la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela verso eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori - adozione di un efficace sistema sanzionatorio - iniziative di formazione (sessioni dedicate al MOGC e al codice di condotta; iniziative e discussioni in materia di parità di genere, tolleranza e inclusione; incontri periodici volti a diffondere un’adeguata educazione sportiva, ecc...) |
Consiglio Direttivo |
Gestione delle trasferte, in particolare se previsto pernottamento presso strutture |
- adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei Soci, soprattutto minori, individuando soluzioni logistiche idonee nella composizione delle camere o per altre situazioni di potenziale rischio |
Consiglio Direttivo; Responsabile |
Gestione degli eventi sportivi organizzati dal Sodalizio |
- policy/procedure/istruzioni scritte che regolamentino le modalità di svolgimento di un evento sportivo, da diffondere verso tutti i partecipanti (es. al momentodell’iscrizione) - comunicazioni specifiche durante le riunioni tecniche con i rappresentanti delle squadre - adeguato presidio di eventuali zone a rischio (es. servizi sanitari pubblici) |
Consiglio Direttivo; Responsabile; Soci incaricati durante l’evento |
7.0 CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Ai fini del contrasto dei comportamenti lesivi il Sodalizio ha predisposto:
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- un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi che garantisce tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
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Tale sistema di segnalazione previene qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei Soci che abbiano in buona fede:
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presentato una denuncia o una segnalazione;
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manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
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assistito o sostenuto un altro Socio nel presentare una denuncia o una segnalazione;
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reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi,violenze o discriminazioni;
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intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente allepolitiche di safeguarding;
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- un efficace sistema sanzionatorio dei comportamenti lesivi così come dellesegnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede nel rispetto delprincipio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravitàdelle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (qualila minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restandole procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento della FCI.
Nel sistema sanzionatorio sono previste le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
8.0 DOVERE DI SEGNALAZIONE
In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di Soci o di persone terze, nei confronti di altri Soci, soprattutto se minorenni, va fatta tempestiva segnalazione al Responsabile tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.
In caso dei suddetti comportamenti lesivi, se necessario, deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
In caso di gravi comportamenti lesivi, il Responsabile deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine.
Tutti i destinatari del presente documento devono essere vigili nell’identificaresituazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile nominato dal Sodalizio ed indicato al paragrafo 4) del MOGC nonché al Safeguarding Office della FCI attraverso l’indirizzo email safeguardingofficefci@federcislismo.it .
In merito alle informazioni da fornire si può fare riferimento all’Allegato 2.
La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di segnalazione sono accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.
Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
9. 0 PROCEDURA SANZIONATORIA
I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del MOGC e del Codice di condotta saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito del Sodalizio, ai sensi delle norme del relativo statuto.
Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto del Sodalizio possa arrecare pregiudizio ai Soci, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in attesa della definizione del procedimento endoassociativo.
Dell’avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data tempestiva notizia al Responsabile nominato dal Sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.
I componenti degli organi e degli uffici del Sodalizio coinvolti nell’espletamento delle procedure di cui al presente paragrafo assumono l’onere di riservatezza.
Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della Procura Federale e degli Organi di Giustizia Federali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:
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mancata attuazione colposa delle misure indicate nel MOGC e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta)
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violazione dolosa delle misure indicate nel MOGC e nella documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e il Sodalizio in quanto preordinata in modo univoco a commettereun reato;
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violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
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effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
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violazione degli obblighi di informazione nei confronti del Sodalizio;
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violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente Modello;
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atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
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mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché della gravità del pericolo creato, dell’entità del danno eventualmente creato, della presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, dell’eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Sodalizio.
Nei confronti dei Soci del Sodalizio possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
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richiamo verbale per mancanze lievi;
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ammonizione scritta nei casi di recidiva;
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sospensione ed esclusione temporanea dalle attività associative;
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radiazione definitiva;
10.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI
Tutti coloro che nell’ambito del Sodalizio – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (art. 25 bis del D.P.R. n.313/2002, inserito dall’art. 2 D. Lgs. n. 39/2014,prevede l’obbligo, per il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a15.000 euro.
Il certificato penale richiesto dal datore di lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare).
11.0 TUTELA DELLA PRIVACY
A tutti i Soci del Sodalizio, all’atto dell’iscrizione/tesseramento e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).
I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all’esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all’adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.
In particolare, i dati sensibili (quali l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) possono essere trattati solo previo libero ed esplicito consenso dell’interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.
Il Sodalizio, fermo restando il preventivo consenso raccolto all’atto dell’iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i Soci prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non sono consentite la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i Soci.
La
documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dal Sodalizio contenente dati personali dei Soci o di ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo
l’inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.
In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data breach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali.
Deve essere data tempestiva comunicazione anche all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.
12.0 ADOZIONE CODICE DI CONDOTTA
Il Sodalizio approva ed adotta il Codice di Condotta di cui all’Allegato 1.
13. 0 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti
in materia.